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    October 03

    ART. 21: PER PENSARE, PER CRESCERE, PER VIVERE

     


    Ho ritenuto che in questa data, in concomitanza con la manifestazione che si terrà a Roma nel pomeriggio per preservare la libertà di informazione, fosse importante rileggere l'articolo della Costituzione che sancisce la libertà di ogni cittadino di manifestare il proprio pensiero.

    La disarmante chiarezza di questo testo appare anche come un manifesto invito alla riflessione e alla riscoperta del nostro diritto, come cittadini, di poter ricevere informazioni giuste e complete per poter avere una visione delle cose aperta, reale. Se la stampa non fosse totalmente libera questo nostro diritto verrebbe meno, e con esso la possibilità, per una buona fetta della popolazione, di conoscere realmente ciò che accade intorno a noi.

    ALLONTANIAMOCI DAL DISINTERESSE E RIAFFERMIAMO I NOSTRI DIRITTI.

    Portiamo a tutti questo messaggio, totalmente indipendente dal credo politico di ciascuno e proprio solo del nostro essere italiani.


    Art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana

    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

    La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

    Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.

    Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

    La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.